Cos’è il Terzo Settore?
Il terzo settore viene a costituire un altro ordine o classe rispetto alla sfera dello Stato e della pubblica amministrazione (primo settore) e a quella del mercato e delle imprese (secondo settore). Ecco che il significato del terzo settore, lo stesso di ciò che viene definito come no profit.
Quali sono e cosa fanno gli enti del terzo settore? Non perseguono scopo di lucro, al contrario delle imprese tradizionali operanti nel mercato. Il fine ricercato è costituito dall’esercizio di attività con finalità civiche o utilità sociale.
Significato e definizione di terzo settore sono da rintracciare nei principi sanciti dalla Costituzione. Il mondo no profit descritto dalla recente riforma viene così a riconnettersi con il principio di sussidiarietà (art. 118 Costituzione, c. 4), secondo il quale: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.”
OBIETTIVI DEL TERZO SETTORE
Quando parliamo di Terzo settore, ci riferiamo a una galassia di organizzazioni, enti e associazioni con strutture e scopi diversi l’uno dall’altro. In estrema sintesi, possiamo ricondurre la loro attività in termini di attitudini e obiettivi. In particolare:
- Non governative. Anche se spesso lavorano e collaborano con le amministrazioni, esso non sono da ricondurre agli organismi di governo, a nessun livello. Devono essere, quindi, indipendenti e slegate dalle istituzioni. Per questo motivo, i partiti politici non possono rientrare nella definizione di terzo settore.
- Non profit. Nel senso che il loro obiettivo non è quello di distribuire utili (tranne nel caso dell’impresa sociale che ha però dei limiti molto stringenti in tal senso). Tutte le risorse che gli enti del terzo settore riescono a raccogliere, sono da destinarsi ai progetti e al funzionamento dell’ente stesso.
Attenzione però a non fare confusione. Non bisogna infatti confondere terzo settore con non profit. Se è vero che un’organizzazione del terzo settore è necessariamente una non profit, non è vero il contrario. I partiti, i sindacati e gli enti pubblici, ad esempio, sono organismi non profit, ma non appartengono al terzo settore. - Orientamento al sociale. Gli obiettivi del terzo settore devono essere orientati ai valori che la alimentano.
Solo se si ha la presenza di tutte e tre queste caratteristiche, possiamo parlare di terzo settore. Se anche una sola viene meno, allora si tratta di un altro tipo di attore.
Principalmente, il terzo settore si occupa di:
- socio assistenziale;
- promozione culturale, sportiva e artistica;
- cooperative sociali e promozione del lavoro;
- cooperazione internazionale.
Tradizione & Solidarietà
Il Terzo Settore racchiude un campo molto vasto di attività umane non condizionate dalla logica del profitto, e accompagna le istituzioni nella promozione sociale, culturale e ambientale, valorizzando il lavoro prezioso del volontariato, da sempre tra le principali risorse dell’Italia.
ASI, forte della sua storia e del suo radicamento territoriale, e impegnata com’è nella diffusione della pratica sportiva, ha l’ambizione di dire la sua nel Terzo Settore complessivamente inteso, dando più voce alla tradizione e alla naturale solidarietà della nazione italiana.
A questo scopo, PEGASUS ASI e ASI TERZO SETTORE si propongono, ognuna per lo specifico settore, di aggregare competenze ed esperienze diffuse in tutto il territorio nazionale per sviluppare la nostra rete associativa, promuovere la sua conformità alla riforma in atto, comunicare una visione unitaria capace di rappresentare le reali esigenze di promozione sociale dell’italianità.
Con l’ausilio di professionisti esperti della nuova normativa, PEGASUS ASI e ASI TERZO SETTORE sono in grado di:
- offrire una consulenza di base sull’adeguamento degli statuti di una ODV, APS/ASD alla riforma del Terzo Settore;
- guidare le associazioni affiliate nel processo di iscrizione al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all’attuale Registro delle APS;
- commentare le novità della riforma e informare sugli adempimenti da essa previsti;
- mettere a disposizione una bacheca web per la trasparenza dei dati delle entrate associative in caso di obblighi di legge;
- segnalare bandi regionali e nazionali dedicati agli Enti del Terzo Settore e in particolare alle OVD e APS;
- favorire sinergie e partenariati tra le associazioni affiliate alla Rete Associativa Nazionale;
- assicurare uno spazio editoriale e social alle iniziative delle associazioni affiliate;
- favorire l’organizzazione di settori di attività dell’Ente nelle aree Cultura, Sociale e Ambiente;
- rappresentare ad ogni livello istituzionale le istanze della Rete Associativa Nazionale e la sua specifica visione del Terzo Settore.
Nella panoramica sugli enti del terzo settore non può mancare un focus sulle ONLUS, abbreviazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
Si tratta di una qualifica introdotta dal Decreto legislativo numero 460/1997 che, negli anni, ha garantito agli enti che l’hanno ottenuta una serie di agevolazioni fiscali. Con la Riforma ETS, la denominazione di ONLUS viene eliminata e le organizzazioni sono chiamate ad adeguare i loro statuti assumendo una nuova forma in linea con le novità introdotte.
Le organizzazioni che compaiono nell’Anagrafe delle ONLUS, infatti, sono chiamate a entrare a far parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dopo aver adeguato lo statuto alle novità scegliendo una delle tre opzioni possibili:
- ODV, organizzazione di volontariato;
- APS, associazione di promozione sociale;
- altro ente tra quelli previsti dall’articolo 4 del dlgs 117/2017.
Per gli enti del terzo settore si è ancora in una fase di passaggio dopo la riforma ETS: si attende ancora l’effettiva costituzione del RUNTS per poter conoscere praticamente come applicare la normativa fiscale ed economica.
Possono essere considerati enti del terzo settore, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto legislativo numero 177/2017, le seguenti realtà no profit:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il testo della riforma del terzo settore indica anche quali soggetti sono esclusi dalla definizione. In particolare, viene fatta menzione dei seguenti casi di esclusione:
- le amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono ammessi unicamente se perseguono gli interessi generali, previa adozione di un regolamento coerente con la legislazione su cos’è il terzo settore.
L’intera disciplina degli enti del terzo settore è stata profondamente modificata ed innovata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore. Adesso tutti gli enti del terzo settore hanno un quadro normativo di riferimento organico e completo. Con l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore sono state abrogate le precedenti normative, tra cui la legge 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale e la legge 266/1991 sulle organizzazioni di volontariato.
Gli enti del terzo settore sono associazioni o fondazioni che svolgono un’attività di interesse generale senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essi devono essere iscritti in un registro denominato Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
No, iscrivendosi al RUNTS si ottiene lo status di ente del terzo settore (o quello più particolare di APS), ma non anche automaticamente la personalità giuridica di diritto privato.
Per ottenere la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione al RUNTS, occorre osservare la particolare procedura di iscrizione al RUNTS di cui all’articolo 22 del Codice del terzo settore, che prevede l’intervento del notaio e l’esistenza di un patrimonio minimo di 15.000 €.
Se l’associazione si affida ad un notaio e si iscrive nel RUNTS ai sensi dell’art. 22, avendo un patrimonio minimo di 15.000 €, allora ottiene la personalità giuridica, e delle obbligazioni dell’associazione risponderà soltanto l’associazione con il suo patrimonio.
Si fa tuttavia presente che attualmente il RUNTS non è ancora operativo. Dunque non è oggi ancora possibile iscriversi ad esso, tanto meno con la procedura di cui all’art. 22. Se l’associazione vuole avere la personalità giuridica deve dunque ancora oggi procedere in via ordinaria ai sensi del d.P.R. 361/2000 ed iscriversi nei registri delle persone giuridiche di prefetture e regioni. Quanto il RUNTS diventerà operativo, allora sarà possibile ricorrere alla più vantaggiosa e veloce procedura di cui all’art. 22 del Codice del terzo settore.
Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo resta ed è immortale.
Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
I fondi raccolti vengono utilizzati per acquisto di attrezzature specifiche, scegli di aiutarci ogni momento è buono
Il ruolo “chiave” del volontariato
Uno dei principali meriti della riforma è quello di aver valorizzato il volontariato e la figura del volontario, che oggi ha una vera e propria definizione legislativa. Il volontario è, infatti, una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (art. 17).